venerdì 5 maggio 2017

La legittima difesa in Germania

Ieri in una trasmissione televisiva Matteo Salvini citava come esempio positivo la legge in vigore in Germania riguardo la legittima difesa criticando severamente allo stesso tempo la proposta di modifica di legge appena approvata alla Camera.
Egli ha citato due articoli del codice penale tedesco che concederebbe maggiore libertà, o se vogliamo più garanzie, agli aggrediti di quanto lo facciano le attuali norme italiane nonché quelle in corso di approvazione.
Andiamo allora a vedere cosa prevede il codice penale tedesco per verificare se quanto Salvini sostiene corrisponde al vero.

Il codice penale della Germania (Strafgesetzbuch) regolamenta la legittima difesa (Notwehr) e una situazione di emergenza (Notstand) in quattro articoli, due per il primo titolo e due per la secondo, dal 32 al 35. Dato che i testi originali in tedesco non sono lunghi li riporterò per intero così da dare modo di verificare la corretta (mia) interpretazione.

Art.32 Notwehr (Legittima difesa)
  1. Wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechtswidrig.
  2. Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden.
Il primo comma dice genericamente che chi commette una azione (considerata) di legittima difesa non è perseguibile legalmente.
Il secondo comma specifica che la legittima difesa è quella necessaria forma di difesa secondo le norme vigenti per evitare una aggressione a sé stessi o ad altri.

Art.33 Überschreitung der Notwehr (Eccesso di legittima difesa)

Überschreitet der Täter die Grenzen der Notwehr aus Verwirrung, Furcht oder Schrecken, so wird er nicht bestraft.

Questo articolo recita che a fronte di un eccesso di legittima difesa causato da una situazione concitata durante la reazione stessa, oppure di paura o di spavento, questo eccesso non sarà perseguibile.
In pratica se si viene aggrediti all'improvviso e questa mette a repentaglio la propria incolumità si ha il diritto di difendersi e se la reazione dovuta a spavento, ad una fase concitata o dal timore reale dovesse risultare eccessiva, questa non sarà punita. Naturalmente i fatti dovranno comunque essere provati nella sede opportuna (durante il processo).

(Nota: occorre specificare che a fronte di questo testo generico esiste comunque un apposito approfondimento che è sottoposto a chi studia giurisprudenza e che illustra più dettagliatamente i limiti ed il concetto stesso di legittima difesa nonché il suo eccesso.)

Art.34 Rechtfertigender Notstand (giustificata emergenza)

Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib, Freiheit, Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht, um die Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig, wenn bei Abwägung der widerstreitenden Interessen, namentlich der betroffenen Rechtsgüter und des Grades der ihnen drohenden Gefahren, das geschützte Interesse das beeinträchtigte wesentlich überwiegt. Dies gilt jedoch nur, soweit die Tat ein angemessenes Mittel ist, die Gefahr abzuwenden.

Chi, in una situazione imminente di inevitabile pericolo di vita, incolumità fisica, violenza carnale, privazione della libertà (sequestro), attacco al proprio patrimonio o altro bene protetto per legge, reagisce per difendersi dal pericolo verso di sé o altri non è punibile se dalla valutazione degli interessi in conflitto, specialmente dei beni colpiti o del livello dell'immediato pericolo, prevale la difesa dell'interesse tutelato. Tuttavia questo vale solamente se l'azione è appropriata per scongiurare il pericolo.

(Nota: questo articolo sancisce sicuramente il diritto di difesa della propria incolumità e dei propri beni ma include anche in qualche modo un criterio implicito di proporzionalità. Per esempio non è che a fronte del tentativo di scongiurare il furto della propria autovettura sia concesso usare un'arma da fuoco).

Art.35 Entschuldigender Notstand (Impunibilità dovuta ad emergenza)

  1. Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib oder Freiheit eine rechtswidrige Tat begeht, um die Gefahr von sich, einem Angehörigen oder einer anderen ihm nahestehenden Person abzuwenden, handelt ohne Schuld. Dies gilt nicht, soweit dem Täter nach den Umständen, namentlich weil er die Gefahr selbst verursacht hat oder weil er in einem besonderen Rechtsverhältnis stand, zugemutet werden konnte, die Gefahr hinzunehmen; jedoch kann die Strafe nach § 49 Abs. 1 gemildert werden, wenn der Täter nicht mit Rücksicht auf ein besonderes Rechtsverhältnis die Gefahr hinzunehmen hatte.
  2. Nimmt der Täter bei Begehung der Tat irrig Umstände an, welche ihn nach Absatz 1 entschuldigen würden, so wird er nur dann bestraft, wenn er den Irrtum vermeiden konnte. Die Strafe ist nach § 49 Abs. 1 zu mildern.
Il primo comma ripete in qualche modo quanto è riportato nel precedente articolo aggiungendo che l'impunibilità include l'intervento a favore di familiari o comunque di parenti.
Prosegue però precisando che non vale (e quindi si è punibili) se le circostanze di pericolo sono state da lui causate oppure potevano essere previste, in caso la pena può essere scontata nel caso le circostanze non erano proprio del tutto prevedibili.
Il secondo comma specifica che se chi reagisce ha commesso un errore di valutazione ed il fatto rientra nel comma precedente, è punibile solo se tale errore poteva essere evitato.

(Nota: questo articolo come il precedente riguarda casi particolari, quali ad esempio quello di due alpinisti ambedue in pericolo di vita e che può solamente risolversi a favore di uno di loro con il taglio della corda oppure nel caso di naufragio se per salvarsi si è costretti a gettare un'altra persona in mare).


Considerazioni
Come si può notare, il testo degli articoli è alquanto generico ed occorrerebbe quindi approfondire le specifiche parti consultando i testi appositi, ma si intuisce già come il codice tedesco ponga meno vincoli all'aggredito, in particolare al principio di proporzionalità dell'azione difensiva che almeno da quello che si apprende leggendo questi quattro articoli è meno rigido, se non quasi assente, di quello previsto esplicitamente dal nostro Codice Penale all'articolo 52:

"Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa."

Come si vede la parte iniziale è del tutto simile a quello previsto dal codice tedesco tranne l'ultima frase (qui in grassetto).

Nessun commento:

Posta un commento